Novità! Superbonus 110% anche nelle nuove costruzioni, per fotovoltaico e accumulo

Novità! Superbonus 110% anche nelle nuove costruzioni, per fotovoltaico e accumulo

Importante novità quella contenuta nella risposta 488 dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021: l’impianto fotovoltaico e la batteria di accumulo possono godere del bonus 110% anche nelle nuove costruzioni, se realizzati congiuntamente ad un trainante (cappotto o caldaia) o al supersismabonus. Questa è una novità che può dare ulteriore impulso alla ripresa delle energie rinnovabili, cruciali per la transizione ecologica del Paese.

Come abbiamo ormai capito, nel gergo Superbonus 110%, “realizzati congiuntamente” significa che le date dei pagamenti relativi al fotovoltaico, devono essere comprese tra l’inizio e la fine del pagamento del trainante o del supersismabonus e ovviamente, dentro al periodo di vigenza del Superbonus 110%.

Attenzione che il fotovoltaico oltre che “congiuntamente al trainante”, va installato prima dell’accatastamento dell’edificio, in quanto siamo nel contesto dell’edificio di nuova costruzione.

Altro importante chiarimento: com’è noto nell’edificio di nuova costruzione è in ogni caso obbligatorio installare un impianto fotovoltaico: l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che il superbonus spetta per «l’intera quota di potenza dell’impianto fotovoltaico, a prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28», relativo all’«obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione».

Ulteriore importante considerazione. Una delle complicazioni (ma anche dei vantaggi) del Superbonus è legata alla “cessione del credito”, data la complessità dell’iter. Nel caso in discorso, il cittadino non deve necessariamente scegliere la “cessione del credito”, anzi, la modalità di fruizione più agevole è probabilmente la detrazione diretta dalle dichiarazioni dei redditi annuali, perché stiamo parlando di una detrazione dell’ordine di 10-20.000 euro che è realistico pensare di poter portare in detrazione nei 5 anni previsti (quasi impossibile è farlo invece, con gli importi ben più importanti a cui si arriva sommando i vari interventi ammessi del Superbonus).

Il link alla risposta 488 dell’Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_488_20.07.2021.pdf/c531298d-b81c-9a07-2933-07395462856b

2 commenti

  1. A. Micke

    …il fotovoltaico oltre che “congiuntamente al trainante”, va installato prima dell’accatastamento dell’edificio, in quanto siamo nel contesto dell’edificio di nuova costruzione -> e se si tratta di una costruzione CONDOMINIO che ha 20 anni? Magari e’ gia’ stato trattato il tema, dove?

    1. Il suo caso è diverso: se un condominio esistente viene sottoposto ad un intervento in superbonus 110%, è possibile includere fra gli interventi anche un impianto fotovoltaico collettivo in “autoconsumo collettivo” che oltre ad essere pagato dal SB110%, riceve anche una quota di incentivo per l’energia prodotta e autoconsumata. Si tratta della novità delle “CER” di cui parliamo nel nostro intervento più recente: Novità CER. Attenzione che qualora l’impianto FV collettivo non venga realizzato con il SB110%, può comunque essere realizzato in “autoconsumo collettivo” anche successivamente (dovrà essere pagato dai condomini ma riceverà un incentivo maggiore). Poi, è sempre possibile realizzare il FV anche individualmente (come “trainato” con il SB110 oppure con il bonus casa 50%): conviene ma non sono le soluzioni migliori.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *